Tirocinio per l’accesso alla professione

13 Febbraio, 2013 · Archiviato in Comunicati 

L’Art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 ha disciplinato orizzontalmente la figura del tirocinante prevedendo l’istituzione presso ciascun ordine o Consiglio territoriale di un registro dei tirocinanti al fine di monitorare il percorso teorico-pratico di accesso alla professione.

L’interpretazione ministeriale (circolare n. 3189 del 25 giugno 1971) e la giurisprudenza amministrativa hanno equiparato nell’ordinamento professionale la figura degli apprendisti, dei tirocinanti e degli ausiliari.

Il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri doganali, sulla base di quanto disposto dall’art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 137/2012, ha deliberato di ridurre la durata del tirocinio necessario per l’accesso all’esame di spedizioniere doganale a complessivi 18 mesi continuativi, secondo i criteri stabiliti dal citato art. 6.

L’iscrizione al suddetto registro è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale e, pertanto, i Consigli territoriali dovranno provvedere alla formazione ed aggiornamento del registro, iscrivendo i soggetti che intendono svolgere il tirocinio presso un doganalista residente nell’ambito territoriale di competenza del Consiglio territoriale interessato, su loro richiesta.  Il professionista affidatario deve essere iscritto all’albo degli spedizionieri doganali da almeno cinque anni.

Ai sensi del comma 6, art. 6 del DPR n. 137/2012, il tirocinio  professionale  non  determina  l’instaurazione  di alcun rapporto di lavoro subordinato, neanche a titolo occasionale, a far data dall’entrata in vigore di tale provvedimento (ossia a partire dal 15 agosto 2012).

Nel registro dei tirocinanti vanno menzionate, oltre alle generalità del singolo tirocinante: la data di iscrizione al registro, eventuali annotazioni relative ad interruzioni del periodo di tirocinio, l’adozione di eventuali provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del tirocinante ed i periodi di tirocinio precedentemente svolti presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all’esercizio della professione di spedizioniere doganale, o svolti in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del DPR n. 137/2012.

Al termine del periodo di tirocinio, il Consiglio territoriale competente rilascia apposito certificato, ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione per il rilascio della patente di spedizioniere doganale. Ai sensi dell’art. 12 del DPR  n. 137/2012, il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell’esame di Stato nelle date previste. Una volta che il certificato ha perso efficacia il competente Consiglio territoriale dovrà provvedere alla cancellazione del soggetto dal registro dei tirocinanti.

All’atto dell’iscrizione, il tirocinante è tenuto alla compilazione dell’apposito libretto rilasciato dal Consiglio territoriale competente, convalidato dallo spedizioniere doganale affidatario. Tale compilazione è finalizzata ad evidenziare gli atti professionali più rilevanti alla cui predisposizione e redazione il tirocinante ha partecipato nel corso del periodo di riferimento, nonché le questioni professionali di maggior rilievo trattate nel corso del medesimo periodo di tempo.

In base a quanto disposto dall’art. 6, comma 14 del DPR n. 137/2012, le disposizioni contenute in tale provvedimento si applicano solo con riferimento ai tirocini iniziati dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Considerato inoltre, la natura non retroattiva della norma,  coloro i quali alla data del 15 agosto 2012, entrata in vigore del DPR 137/2012, risultino iscritti nel registro previsto dall’art.46 del TULD su loro richiesta possono essere iscritti nel registro dei tirocinanti ai fini del riconoscimento ovvero completamento del periodo di tirocinio, alle condizioni previste dal regolamento tirocinio approvato da questo Consiglio.

In attesa che vengano approvati il regolamento previsto dall’art. 6, comma 10, del precitato DPR, per la formazione dei tirocinanti e quello previsto dal successivo art. 7, per la formazione continua degli iscritti, si applica il regolamento “formazione continua” approvato dal Consiglio nazionale degli Spedizionieri doganali con delibera del 28 marzo 2003, in modo da consentire agli iscritti di adempiere al dovere di formazione previsto dall’art. 1 del Codice deontologico, approvato dal Consiglio nazionale con delibera del 26 settembre 2008, ed ai tirocinanti il compimento del periodo teorico mediante l’acquisizione di 30 CFP anche utilizzando le video-lezioni

Fac-simile di domanda di iscrizione al registro dei tirocinanti

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